Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 0818711077-86 – Fax 0818710078 – email:
cpcastellammare@mit.gov..it
Il C.F. (CP) Andrea PELLEGRINO, Capo del Compartimento Marittimo e
Comandante del
Porto di Castellammare di Stabia; visto l’art. 14 della legge
84/94; visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione
e l’articolo 212 del relativo
Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- vista la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 in data 20.12.2006 e
successive
modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle
tariffe di ormeggio
e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell’art. 14, della L. 84/1994;
- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in data 24.08.2018 con
il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell’art. 14, è
stata definita
l’obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società
Cooperativa/Gruppo
ormeggiatori dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E
SORRENTO;
- visto il Decreto n. 44 in data 21.03.2025 con il quale è stato
approvato lo Statuto della
Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di CASTELLAMMARE DI
STABIA,
TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO;
-vista l’Ordinanza n. 172 in data 18.12.2025, con la quale, per effetto
del citato comma
1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di
ormeggio e
disormeggio delle navi nei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE
ANNUNZIATA E SORRENTO, nel quale, tra l’altro, sono previsti gli
obblighi di servizio
pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello
organizzativo
coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l’intesa
dell’autorità marittima e
portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a
rispondere quali:
a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso
di cambiamento
delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza
imprevista o
straordinaria che le mettano a rischio;
b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo
nell’ambito degli
spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui al
presente decreto;
- vista la nota nr. 26176 in data 15.12.2025 con cui la Direzione
Generale del mare, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le
variazioni delle tariffe di
ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028,
risultanti
dall’applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i
dati esaminati nel corso
dell’istruttoria;
D E C R E T A
Le tariffe per il servizio di ormeggio per il triennio 2026-2028 sono
determinate come
segue:
Art. 1
Per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori
dei Porti di
CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA e SORRENTO, cui è demandata
l’esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in
arrivo, in partenza ed
in movimento nell’ambito dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE
ANNUNZIATA e SORRENTO, nonché del servizio di battellaggio espletato
negli specchi
acquei e nelle rade dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA e TORRE
ANNUNZIATA,
oltreché l’esecuzione e l’adempimento degli obblighi di servizio
pubblico di cui sopra, sono
determinate le seguenti tariffe massime di servizio comprensive
dell’adempimento dei
predetti obblighi di servizio pubblico:
PORTI DI CASTELLAMMARE E TORRE ANNUNZIATA
A) INTERO AMBITO PORTUALE (Escluso il successivo punto B)
|
|
|
Scaglioni
tonnellate stazza
lorda (GT)
|
|
Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima di servizio
|
Da
|
a
|
€
|
1
|
250
|
57,50
|
251
|
500
|
167,50
|
501
|
1.000
|
222,50
|
1.001
|
2.000
|
301,50
|
2.001
|
3.500
|
483,50
|
3.501
|
5.000
|
529,50
|
5.001
|
7.000
|
707,50
|
7.001
|
10.000
|
811,50
|
10.001
|
15.000
|
992,00
|
15.001
|
20.000
|
1.172,00
|
20.001
|
25.000
|
1.352,00
|
25.001
|
30.000
|
1.533,00
|
30.001
|
35.000
|
1.713,00
|
35.001
|
40.000
|
1.892,00
|
40.001
|
50.000
|
2.072,00
|
50.001
|
60.000
|
2.252,00
|
60.001
|
70.000
|
2.433,00
|
per ogni 10.000 G.T. o frazione €
163,00 in aggiunta alla tariffa precedente
A1) Per i servizi di ormeggio e
disormeggio prestati nel porto di Castellammare di Stabia e
Torre Annunziata alle navi TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE
impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più
porti al fine
di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle
merci
coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico
del Paese,
sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:
scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
|
|
Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima di servizio
|
Da
|
a
|
€
|
1
|
250
|
27,00
|
251
|
500
|
66,50
|
501
|
1.000
|
76,00
|
1.001
|
2.000
|
84,00
|
2.001
|
3.500
|
95,50
|
3.501
|
5.000
|
176,00
|
5.001
|
7.000
|
238,00
|
7.001
|
10.000
|
305,00
|
per ogni 5.000 G.T. o frazione € 66,50 in aggiunta alla tariffa
precedente.
ZONA OPERATIVA MOLO DI SOTTOFLUTTO
Unità e Navi da Diporto:
scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
|
Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima di servizio onnicomprensiva delle
maggiorazioni di cui all'art.5
|
Da
|
a
|
€
|
1
|
500
|
113,50
|
501
|
1.000
|
148,00
|
1.001
|
2.000
|
199,50
|
2.001
|
3.500
|
470,50
|
per ogni 1.000 G.T. o frazione € 113,50 in aggiunta
alla tariffa precedente
Tariffa
forfettaria servizio assistenza tender navi crociera e commercial yacht
(fino alle 24 ore
dall’arrivo)
|
scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
|
Ormeggio o disormeggio
Tariffa forfettaria
|
Da
|
a
|
€
|
Fino
a 1.000
|
143,00
|
1.001
|
30.000
|
238,00
|
30.001
|
40.000
|
286,00
|
40.001
|
50.000
|
428,50
|
50.001
|
60.000
|
571,50
|
60.001
|
70.000
|
762,00
|
Oltre i 70.000
|
952,00
|
Tariffa
forfettaria servizio assistenza tender navi crociera e commercial yacht
(dopo le 24 ore di assistenza)
scaglioni di
tonnellate stazza
lorda (GT) |
Ormeggio
o disormeggio
Tariffa forfettaria |
da
|
a
|
€
|
Fino a 1.000
|
95,50
|
1.001
|
30.000
|
190,50
|
30.001
|
40.000
|
238,00
|
40.001
|
50.000
|
381,00
|
50.001
|
60.000
|
524,00
|
60.001
|
70.000
|
667,00
|
Oltre
i 70.000
|
810,00
|
PORTO DI
SORRENTO
-
scaglioni di
tonnellate stazza
lorda (GT) |
Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima onnicomprensiva di servizio
|
da
|
a
|
€
|
1
|
200
|
5,00
|
201
|
300
|
7,50
|
301
|
500
|
11,00
|
501
|
1.000
|
14,00
|
1.001
|
2.000
|
18,00
|
2.001
|
3.000
|
27,50
|
per ogni 1.000 G.T. o frazione € 10,50
in aggiunta alla tariffa precedente.
Per l’ormeggio ed il
disormeggio delle navi al pontile “Silos” ed al pontile allestimento
della
Soc. Fincantieri S.p.A. la tariffa minima di servizio da applicare è
quella prevista per le navi
di stazza lorda compresa tra le 2.001 e le 3.500 tonnellate.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la stazza di
riferimento è quella
internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza
rilasciato alla nave in
conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.
Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza,
rilasciato ai sensi della
Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe
vanno commisurate
al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla
Circolare del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo
e dei porti
divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di
riferimento per le
tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».
SERVIZIO BATTELLAGGIO
Per ogni viaggio si applicano le
seguenti tariffe massime di servizio:
|
|
Tipo di servizio
|
Tariffa massima
onnicomprensiva di servizio
€
|
in porto con attesa massima di 20 minuti
sottobordo
|
131,50
|
fuori porto con distanza non superiore alle
tre
miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici della Società
Cooperativa /Gruppo e con attesa massima di 20 minuti
sottobordo
|
209,00
|
Attesa sottobordo oltre i primi
20
minuti e fino ad un’ora:
|
|
per le navi in porto e per ogni
40
minuti o frazione di attesa
|
26,00
|
per navi in rada e per ogni 40
minuti
o frazione di attesa
|
8400
|
Motoscafo a disposizione di navi
mercantili
e militari nazionali ed estere:
|
|
per servizio svolto di durata
fino
a due ore
|
314,50
|
lo stesso importo sarà pagato
per ciascuna ora o frazione, successiva alle prime due
|
314,50
|
Per le navi militari nazionali sarà
applicata una riduzione del 50%
sulle tariffe di cui al presente articolo.
Art. 2
Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine
immediato o
successivamente impartito dall’Autorità Marittima o Portuale alle
prestazioni previste nei
punti a), b) e c) della premessa al presente Decreto, esse saranno
erogate senza alcun
addebito di oneri.
Art. 3
I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una
tariffa pari alla tariffa di
ormeggio.
I movimenti da una banchina all’altra o da un molo ad un altro saranno
compensati con
una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.
Qualora, successivamente all’ormeggio, sia richiesto dalla nave il
rinforzo ormeggio, si
applica la tariffa di cui all’art.1.
Art.
4
Per ciascuna delle seguenti operazioni sono stabilite le seguenti
tariffe:
-distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio,
disormeggio e
movimento nave € 342,50;
-sbroglio delle ancore: si applica un’indennità pari a € 326,00 per
ogni barca e per le
prime due ore. Per ogni ora o frazione successiva alle prime due sarà
corrisposto un
importo € 99,00.
Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente
articolo il compenso verrà
di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto
sentite le rispettive associazioni di categoria.
Art. 5
L’orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00
dei giorni dal lunedì
al sabato.
Tutte le prestazioni compiute fuori dall’orario normale di lavoro danno
diritto alle seguenti
maggiorazioni:
a)per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di
tutti i giorni feriali o
festivi, maggiorazione del 50%;
b)per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01
alle ore 24.00,
maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se
ricorrente;
c)per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi
dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del
DPR 28.12.1985, n.792:
1. il primo giorno dell’anno;
2. il giorno 6 gennaio “Epifania”;
3. il lunedì dell’Angelo; 4. il 25 Aprile, anniversario della
Liberazione;
5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
6. il 2 giugno festa della Repubblica;
7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8. il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco D’Assisi;
9. il 1° novembre, Ognissanti;
10. l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
12. il 26 dicembre, Santo Stefano;
13. il Santo Patrono di Castellammare di Stabia (o Torre Annunziata) (o
Sorrento);
maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per
domenicale,
qualora ricorrenti;
d)alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti
maggiorazioni verrà applicata la
tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente
- di inizio o di
termine delle prestazioni.
e)le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate
ciascuna sulla tariffa di
servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui
all’art.4.
Art.
6
Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già
avviata e per la
quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od
annullata, compete agli
ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all’art.1 e
le relative
maggiorazioni previste dal precedente art.5.
Art. 7
Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle
manovre di
ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono
compensati con €
58,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non
superiore alle due ore.
Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà
per ciascun
ormeggiatore l’importo di € 30,00 per ogni ora o frazione. Tali
compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall’art.5 del
presente Decreto.
Art.
8
Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di
presentazione delle stesse
agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà
applicato quanto
previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta
giorni stabiliti per il
pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati
all’Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto
dell’obbligo della parità di trattamento.
Art.
9
Alle tariffe di cui all’articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni,
si applicano gli sconti,
riportati nella tabella allegata al presente Decreto, contenuti
nell’intesa sottoscritta il 25
gennaio 1993 dall’ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e
dell’Angopi.
Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di
navigazione interessata o
l’Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al
Presidente della Società
Cooperativa/Gruppo:
a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate
nell’allegata tabella;
a) l’ordine di cadenza dell’approdo, separatamente per ciascuna
tipologia di traffico,
nell’ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per tale il
primo trimestre di
ciascun anno di vigenza tariffaria.
Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in
condizioni operative
identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere
l’applicazione degli
stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei
limiti temporali in cui lo
stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o
tramite i propri agenti
raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all’Angopi,
fornendo tutti i dati
necessari per accertare la legittimità della richiesta
Art.
10
Il presente Decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed abroga il
Decreto n. 173/2022 del 29 dicembre 2022.
Art. 11
I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi
dell’articolo 1173 del Codice
della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare
osservare il presente Decreto
CASTELLAMMARE
DI STABIA, li 15.01.2026
IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F. (CP) Andrea PELLEGRINO