Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 0818711077-86 – Fax 0818710078 – email: cpcastellammare@mit.gov..it
 


Il C.F. (CP) Andrea PELLEGRINO, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia;  visto l’art. 14 della legge 84/94;  visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e l’articolo 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

- vista la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 in data 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell’art. 14, della L. 84/1994;

-  visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.08.2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell’art. 14, è stata definita l’obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO;

- visto il Decreto n. 44 in data 21.03.2025 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO;

-vista l’Ordinanza n. 172 in data 18.12.2025, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO, nel quale, tra l’altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo
coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l’intesa dell’autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali: a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio; b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell’ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti; c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione; la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui al presente decreto;
- vista la nota nr. 26176 in data 15.12.2025 con cui la Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le variazioni delle tariffe di ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028, risultanti dall’applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i dati esaminati nel corso dell’istruttoria;

D E C R E T A



Le tariffe per il servizio di ormeggio per il triennio 2026-2028 sono determinate come segue: Art. 1 Per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA e SORRENTO, cui è demandata l’esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell’ambito dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA e SORRENTO, nonché del servizio di battellaggio espletato negli specchi acquei e nelle rade dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA e TORRE ANNUNZIATA, oltreché l’esecuzione e l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono determinate le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell’adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico: PORTI DI CASTELLAMMARE E TORRE ANNUNZIATA A) INTERO AMBITO PORTUALE (Escluso il successivo punto B)





   

Scaglioni tonnellate stazza
lorda (GT)


Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima di servizio

Da                        
a

1
250
57,50
251
500
167,50
501
1.000
222,50
1.001
2.000
301,50
2.001
3.500
483,50
3.501
5.000
529,50
5.001
7.000
707,50
7.001
10.000
811,50
10.001
15.000
992,00
15.001
20.000
1.172,00
20.001
25.000
1.352,00
25.001
30.000
1.533,00
30.001
35.000
1.713,00
35.001
40.000
1.892,00
40.001
50.000
2.072,00
50.001
60.000
2.252,00
60.001
70.000
2.433,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 163,00 in aggiunta alla tariffa precedente

A1) Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata alle navi TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:




scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)


Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima di servizio
Da
a

1
250
27,00
251
500
66,50
501
1.000
76,00
1.001
2.000
84,00
2.001
3.500
95,50
3.501
5.000
176,00
5.001
7.000
238,00
7.001
10.000
305,00

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 66,50 in aggiunta alla tariffa precedente.


ZONA OPERATIVA MOLO DI SOTTOFLUTTO

Unità e Navi da Diporto:



scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima di servizio onnicomprensiva delle
maggiorazioni di cui all'art.5

Da
a

1
500
113,50
501
1.000
148,00
1.001
2.000
199,50
2.001
3.500
470,50

  per ogni 1.000 G.T. o frazione € 113,50 in aggiunta alla tariffa precedente
 
Tariffa forfettaria servizio assistenza tender navi crociera e commercial yacht (fino alle 24 ore dall’arrivo)

 

scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
Ormeggio o disormeggio
Tariffa forfettaria
Da
a

Fino a 1.000
143,00
1.001
30.000
238,00
30.001
40.000
286,00
40.001
50.000
428,50
50.001
60.000
571,50
60.001
70.000
762,00
Oltre i 70.000
952,00

 
Tariffa forfettaria servizio assistenza tender navi crociera e commercial yacht (dopo le 24 ore di assistenza)


scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
Ormeggio o disormeggio
Tariffa forfettaria
da
a

Fino a 1.000

95,50
1.001
30.000
190,50
30.001
40.000
238,00
40.001
50.000
381,00
50.001
60.000
524,00
60.001
70.000
667,00
Oltre i 70.000

810,00


PORTO DI SORRENTO


-
scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima onnicomprensiva di servizio
da
a

1
200
5,00
201
300
7,50
301
500
11,00
501
1.000
14,00
1.001
2.000
18,00
2.001
3.000
27,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 10,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per l’ormeggio ed il disormeggio delle navi al pontile “Silos” ed al pontile allestimento della Soc. Fincantieri S.p.A. la tariffa minima di servizio da applicare è quella prevista per le navi di stazza lorda compresa tra le 2.001 e le 3.500 tonnellate. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969. Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».


SERVIZIO BATTELLAGGIO

Per ogni viaggio si applicano le seguenti tariffe massime di servizio:




Tipo di servizio
Tariffa massima onnicomprensiva di servizio

in porto con attesa massima di 20 minuti sottobordo
131,50
fuori porto con distanza non superiore alle tre miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici della Società Cooperativa /Gruppo e con attesa massima di 20 minuti
sottobordo

209,00
Attesa sottobordo oltre i primi 20 minuti e fino ad un’ora:

per le navi in porto e per ogni 40 minuti o frazione di attesa
26,00
per navi in rada e per ogni 40 minuti o frazione di attesa
8400
Motoscafo a disposizione di navi mercantili e militari nazionali ed estere:

per servizio svolto di durata fino a due ore
314,50
lo stesso importo sarà pagato per ciascuna ora o frazione, successiva alle prime due

314,50

Per le navi militari nazionali sarà applicata una riduzione del 50% sulle tariffe di cui al presente articolo.

  Art. 2
Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall’Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa al presente Decreto, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.
Art. 3
 I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio. I movimenti da una banchina all’altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio. Qualora, successivamente all’ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all’art.1.
Art. 4
Per ciascuna delle seguenti operazioni sono stabilite le seguenti tariffe:
-distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento nave € 342,50;
-sbroglio delle ancore: si applica un’indennità pari a € 326,00 per ogni barca e per le prime due ore. Per ogni ora o frazione successiva alle prime due sarà corrisposto un importo € 99,00. Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive  associazioni di categoria.
Art. 5
L’orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall’orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni: a)per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%; b)per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente; c)per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792: 1. il primo giorno dell’anno; 2. il giorno 6 gennaio “Epifania”; 3. il lunedì dell’Angelo; 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione; 5. il 1° maggio, festa del Lavoro; 6. il 2 giugno festa della Repubblica; 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria; 8. il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco D’Assisi; 9. il 1° novembre, Ognissanti; 10. l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 11. il 25 dicembre, Natività del Signore; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. il Santo Patrono di Castellammare di Stabia (o Torre Annunziata) (o Sorrento); maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti; d)alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni. e)le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all’art.4.

Art. 6
Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all’art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 58,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l’importo di € 30,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall’art.5 del presente Decreto.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all’Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell’obbligo della parità di trattamento.

Art. 9
Alle tariffe di cui all’articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata al presente Decreto, contenuti nell’intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall’ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell’Angopi.
Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l’Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società Cooperativa/Gruppo: a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell’allegata tabella; a) l’ordine di cadenza dell’approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell’ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per tale il primo trimestre di ciascun anno di vigenza tariffaria. Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l’applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all’Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta

Art. 10

Il presente Decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed abroga il Decreto n. 173/2022 del 29 dicembre 2022.

Art. 11

I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell’articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto


CASTELLAMMARE DI STABIA, li 15.01.2026

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO


C.F. (CP) Andrea PELLEGRINO