Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA
DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza
Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel.0818711077-86
Fax. 0818710078
email:
castellammaredistabia@guardiacostiera.it
DECRETO
N.38 /2011
Il Capitano di Fregata
(CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di
Castellammare di Stabia;
VISTA le circolari prot. N° 5203674 in data 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VII, n. 8, con la quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha adottato e resi noti i criteri per la revisione tariffaria del servizio di ormeggio e battellaggioe prot. n. MNFTRA/DINFR/15191 in data 20.12.2006 con la quale sono stati introdotti, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della L. 84/1994 e s.m.i., i nuovi criteri e meccanismi per la determinazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio ;
VISTA la circolare n.0017322 in data 28/12/2010, concernente i criteri, meccanismi e la revisione delle tariffe a valere per il biennio 2011-2012;
ESAMINATI, secondo i criteri sopra richiamati, per il Gruppo Ormeggiatori e Battellieri dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA e TORRE ANNUNZIATA , e SORRENTO i dati relativi:
- al fabbisogno
finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi
tecnici di supporto;
- alle ore forfettariamente
individuate vincolate al servizio;
- al numero
ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto
sulla base dei dati relativi al periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno
2010 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione
della formula di revisione tariffaria;
CONSIDERATI
gli obblighi di servizio pubblico generale (continuità e universalità
sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale
secondo l'intesa dell'Autorita' Marittima e Portuale) e specifici di cui
il Gruppo e' tenuto a rispondere quali:
a) controllo e intervento
sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni
meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria
che la mettano a rischio;
b) assistenza o soccorso
a navi o persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle
acque portuali ad esse adiacenti;
c) recupero di oggetti
galleggianti pericolosi per la navigazione.
ACCERTATO che secondo le risultanze dell'esame compiuto, le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo Ormeggiatori e battellieri dei Porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata e Sorrento di cui al Decreto n. 118/2008 del 30 gennaio 2008 devono essere modificate;
VISTO l'ordinanza n.17/2008 del 09/04/2008 di approvazione del regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nei porti di Castellammare di Stabia , Torre Annunziata e Sorrento nonchè l'Ordinanza n. 33/2009, in data 11/05/2009, con la quale sono state approvate e rese esecutive le modifiche agli articoli n. 7, 10, 20, e 21 del Regolamento sundicato;
VISTI gli artt.17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di Esecuzione (Navigazione Marittima);
D E C R E T A
Articolo 1
Con decorrenza dalle
ore 00.01 del 01.01.2011, per le prestazioni rese dal Gruppo o Ormeggiatori
dei porti di CASTELLAMMARE DI STABIA - TORRE ANNUNZIATA e SORRENTO, cui
è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio
delle navi in arrivo, in partenza e in movimento nell'ambito dei porti
di C/mare di Stabia - Torre Annunziata e Sorrento, nonchè del servizio
di battellaggio espletato negli specchi acquei e nelle rade dei predetti
porti di CASTELLAMMARE DI STABIA e TORRE ANNUNZIATA, oltreche'
l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui
sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio
comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:
PORTI DI CASTELLAMMARE DI STABIA E TORRE ANNUNZIATA
A) INTERO AMBITO PORTUALE (Escluso
il successivo punto B)
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| da | a |
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| 1 | 250 |
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| 251 | 500 |
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| 501 | 1.000 |
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| 1.001 | 2.000 |
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| 2.001 | 3.500 |
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| 3.501 | 5.000 |
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| 5.001 | 7.000 |
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| 7.001 | 10.000 |
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| 10.001 | 15.000 |
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| 15.001 | 20.000 |
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| 20.001 | 25.000 |
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| 25.001 | 30.000 |
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| 30.001 | 35.000 |
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| 35.001 | 40.000 |
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| 40.001 | 50.000 |
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| 50.001 | 60.000 |
|
| 60.001 | 70.000 |
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Per ogni 10.000 G.T. o frazione, € 131,00 in aggiunta alla tariffa precedente.
A1)Per servizi di ormeggio
e disormeggio prestati nel porto di Castellammare di Stabia e Torre
Annunziata alle navi TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE
impegnate
in tratte marittime che collegano con regolarità due o piu' porti
al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone
e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico
del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:
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| da | a |
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| 1 | 250 |
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| 251 | 500 |
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| 501 | 1.000 |
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| 1.001 | 2.000 |
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| 2.001 | 3.500 |
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| 3.501 | 5.000 |
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| 5.001 | 7.000 |
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| 7.001 | 10.000 |
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Per ogni 5.000 G.T.
o frazione € 70,00 in aggiunta alla tariffa precedente
B) BANCHINA MARINELLA
DEL PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA
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| da | a
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| 1 | 800 |
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PORTO DI SORRENTO
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Tariffa massima di servizio |
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| da | a |
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| 1 | 200 |
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| 201 | 400 |
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| 401 | 1.000 |
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| 1.001 | 2.000 |
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| 2.001 | 3.000 |
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Per ogni 1.000 G.T. o frazione € 8,00 in aggiunta alla tariffa precedente.
Per l'ormeggio ed il disormeggio delle navi al pontile "Silos"ed al pontile allestimento della " Fincantieri" S.P.A. la tariffa minima di servizio da applicare è quella prevista per le navi di stazza lorda compresa tra le 2.001 e le 3.500 tonnellate.
Ai fini dell'applicazione
del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale
espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave
in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.
Per le navi non dotate
del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione
di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate
al valore di stazza lorda (G.T.) secondo quanto disposto dalla Circolare
del Ministero dei Trasporti e della Navigazione , Direzione Generale del
Demanio Marittimo e dei Porti - Divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268
con oggetto "Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio,
ormeggio e rimorchio.
SERVIZIO BATTELLAGGIO
Per ogni viaggio si
applicano le seguenti tariffe massime di servizio:
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| In porto con attesa massima di 20 minuti sottobordo |
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| Fuori porto con
distanza non superiore alle tre miglia dal punto
di stazionamento dei mezzi nautici del Gruppo, e con attesa massima di 20 minuti sottobordo |
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| - per le navi in porto e per ogni 40 minuti o frazione di attesa |
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| - per le navi in rada e per ogni 40 minuti o frazione di attesa |
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| - per servizio svolto di durata fino a due ore |
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| lo stesso importo sarà pagato per ciascuna ora o frazione, successiva alle prime due |
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Per le navi militari nazionali sarà applicata una riduzione del 50% sulle tariffe di cui al presente articolo
Articolo 2
Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa al presente Decreto esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri .
Articolo 3
I movimenti lungo una
stessa banchina verranno compensati con una tariffa pari a quella di ormeggio.
I movimenti da una
banchina all'altra, o da un molo all'altro, verranno compensati con una
tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.
Qualora, successivamente
all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica
la tariffa di cui all'art.1.
Articolo 4
Per ciascuna delle seguenti operazioni extra ormeggio e disormeggio sono stabilite le seguenti tariffe:
- distesa di corpi
morti non constestuale alle operazioni di ormeggio, disormeggio e movimento
nave € 250,50;
- sbroglio delle ancore:
si applica un'indennità pari a € 238,00 per ogni
barca e per le prime due ore.
Per ogni ora o frazione
successiva alle prime due sarà pagato un' importo di € 72,00
In caso di particolari prestazioni, non previste dal presente Decreto, il compenso verrà di volta in volta fissato, ove il caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.
Articolo 5
L' orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dai giorni dal lunedi' al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:
a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno, se ricorrente;
c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni, riconosciuti festivi dalle Leggi 27.05.1949, n.260, 31.03.54 n.90 e 05.03.77 n.54 e dei DPR. 28.12.1985 n.792:
01 - il primo giorno
dell'anno;
02 - il 6 gennaio
" Epifania di N.S.";
03 - il 25 aprile,
Anniversario della Liberazione;
04 - il lunedi' dell'Angelo;
05 - il 1 maggio,
festa del lavoro;
06 - il 2 giugno festa
della Repubblica
07 - il 15 agosto,
Assunzione della B.V. Maria;
08 - il 1 novembre,
Ognissanti;
09 - il 8 dicembre.
Immacolata Concezione;
10 - il 25 dicembre.
Natività del Signore;
11 - il 26 dicembre,
Santo Stefano;
12 - il Santo Patrono
di C/mare di Stabia (o Torre Annunziata) (o Sorrento);
maggiorazione del
100%, più le maggiorazioni per notturno e/o domenicale, qualora
ricorrenti;
d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni, verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti- rispettivamente- di inizio o di termine delle prestazioni;
e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli art.1 e 3, nonchè sulle tariffe di cui all'art. 4.
Qualora una operazione di ormeggio, disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo, sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1, nonchè le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.
Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 42,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 22.00 per ogni ora o frazione . Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 del presente Decreto.
Articolo 8
Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari, verranno gravate della quota degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.
Decreto n.118 del 30/12/2008 è abrogato.
Articolo 10
I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell' art. 1173 e del Codice della Navigazione.
Si fa obbligo, a chiunque
spetti, di osservare e far osservare il presente Decreto.
Castellammare di Stabia
lì 04/01/2011
