Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 0818711077-86 – Fax 0818710078 – email:
cpcastellammare@mit.gov..it
DECRETO N.173
Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di
Castellammare di Stabia;
➢ visto l’art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater
e 1-quinquies,
rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
➢ visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli
artt. 211 e 212 del relativo
Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
➢ viste la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e
successive modificazioni,
recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di
ormeggio e di battellaggio,
stabiliti ai sensi dell’art. 14, della L. 84/1994;
➢ vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
prot. M_TRA-PORTI n.
39208 del 15/12/2022, con la quale i citati criteri e meccanismi sono
stati aggiornati e si è
provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di
battellaggio per il
triennio 2023–2025;
➢ esperita la prescritta istruttoria nella quale per la Società
Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei
Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO, sono
stati esaminati i dati relativi:
- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per
l’esercizio dei mezzi tecnici
di supporto;
- alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
- al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente
fatturato netto sulla base
dei dati relativi al periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 e ad ogni
altro elemento
suscettibile di incidere sui risultati dell’applicazione della formula
di revisione tariffaria;
➢ visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 24/04/2018 con il quale,
dando applicazione al citato comma 1 quater dell’art. 14, è stata
definita l’obbligatorietà del
servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori
dei Porti di
CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO;
➢ visto il Decreto n. 155 del 20/11/2018 con il quale è stato approvato
lo Statuto della Società
Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA,
TORRE
ANNUNZIATA E SORRENTO;
➢ vista l’Ordinanza n. 32 del 29/05/2019, con la quale, per effetto del
citato comma 1 quinquies,
è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e
disormeggio delle navi nei Porti
di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO, nel quale, tra
l’altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali
(continuità e universalità sulla
base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza
marittima/portuale secondo l’intesa
dell’autorità marittima e portuale) especifici di cui la Società
Cooperativa/Gruppo è tenuta a
rispondere quali:
a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso
di cambiamento delle
condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o
straordinaria che le mettano a rischio;
b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di
pericolo nell’ambito degli spazi
delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui al
presente decreto;
➢ visto il D.lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la
disciplina del servizio di assistenza e
traino per i natanti;
➢ accertato che secondo le risultanze dell’istruttoria compiuta, in
applicazione dei vigenti criteri
e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società
Cooperativa/Gruppo
ormeggiatori dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E
SORRENTO di cui al Decreto n. 36/2019 del 19 marzo 2019 devono essere
aggiornate;
D E C
R E T A
Art. 1
Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/01/2023 per le prestazioni
rese
dalla Società
Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA,
TORRE
ANNUNZIATA e SORRENTO, cui è demandata l’esecuzione delle operazioni di
ormeggio e
disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento
nell’ambito dei Porti di
CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA e SORRENTO, nonché del
servizio
di battellaggio espletato negli specchi acquei e nelle rade dei Porti
di CASTELLAMMARE DI
STABIA e TORRE ANNUNZIATA, oltreché l’esecuzione e l’adempimento degli
obblighi diservizio
pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di
servizio comprensive
dell’adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:
PORTI DI CASTELLAMMARE DI STABIA
E TORRE
ANNUNZIATA
A)
INTERO AMBITO PORTUALE ( Escluso il
successivo
punto B)
|
|
|
Scaglioni
tonnellate stazza
lorda (GT)
|
|
Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima di servizio
|
Da
|
a
|
€
|
1
|
250
|
60,50
|
251
|
500
|
176,00
|
501
|
1.000
|
233,50
|
1.001
|
2.000
|
316.00
|
2.001
|
3.500
|
507,50
|
3.501
|
5.000
|
556,00
|
5.001
|
7.000
|
742,00
|
7.001
|
10.000
|
852,00
|
10.001
|
15.000
|
1.041,00
|
15.001
|
20.000
|
1.230,00
|
20.001
|
25.000
|
1.419,50
|
25.001
|
30.000
|
1.609,00
|
30.001
|
35.000
|
1.798,00
|
35.001
|
40.000
|
1.986,00
|
40.001
|
50.000
|
2.175,00
|
50.001
|
60.000
|
2.364,00
|
60.001
|
70.000
|
2.554,00
|
per ogni 10.000 G.T. o frazione, € 171,00 in
aggiunta alla tariffa precedente.
A1) Per i servizi di
ormeggio e disormeggio prestati nel porto di
Castellammare di Stabia e Torre
Annunziata alle navi TRAGHETTO RO-RO
MERCI, PASSEGGERI e MISTE impegnate
in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al
fine di realizzare un sistema di
trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli
obiettivi di riequilibrio del
sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di
servizio:
scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
|
|
Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima di servizio
|
Da
|
a
|
€
|
1
|
250
|
28,50
|
251
|
500
|
70,00
|
501
|
1.000
|
80,00
|
1.001
|
2.000
|
88,00
|
2.001
|
3.500
|
100,00
|
3.501
|
5.000
|
185,00
|
5.001
|
7.000
|
250,00
|
7.001
|
10.000
|
320,00
|
per ogni 5.000 G.T. o frazione
€ 70,00 in aggiunta alla tariffa precedente
B) BANCHINA MARINELLA DEL PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA
scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
|
|
Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima onnicomprensiva di servizio
|
Da
|
a
|
€
|
Aliscafi e
piccoli traghetti
|
|
11,50
|
1
|
800
|
11,50
|
ZONA OPERATIVA MOLO DI SOTTOFLUTTO
Unità e Navi da Diporto:
scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
|
Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima di servizio onnicomprensiva delle
maggiorazioni di cui all'art.5
|
Da
|
a
|
€
|
1
|
500
|
119,00
|
501
|
1.000
|
155,50
|
1.001
|
2.000
|
209,50
|
2.001
|
3.500
|
494,00
|
per ogni 1.000 G.T. o frazione € 119,00 in aggiunta
alla tariffa precedente
Tariffa
forfettaria servizio assistenza tender navi crociera e commercial yacht
(fino alle 24 ore
dall’arrivo)
scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
|
Ormeggio o disormeggio
Tariffa forfettaria
|
Da
|
a
|
€
|
Fino
a 1.000
|
150,00
|
1.001
|
30.000
|
250,00
|
30.001
|
40.000
|
300,00
|
40.001
|
50.000
|
450,00
|
50.001
|
60.000
|
600,00
|
60.001
|
70.000
|
800,00
|
Oltre i 70.000
|
1.000,00
|
Tariffa
forfettaria servizio assistenza tender navi crociera e commercial yacht
(dopo le 24 ore di assistenza)
scaglioni di
tonnellate stazza
lorda (GT) |
Ormeggio
o disormeggio
Tariffa forfettaria |
da
|
a
|
€
|
Fino a 1.000
|
100,00
|
1.001
|
30.000
|
200,00
|
30.001
|
40.000
|
250,00
|
40.001
|
50.000
|
400,00
|
50.001
|
60.000
|
550,00
|
60.001
|
70.000
|
700,00
|
Oltre
i 70.000
|
850,00
|
PORTO DI
SORRENTO
scaglioni di
tonnellate stazza
lorda (GT) |
Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima onnicomprensiva di servizio
|
da
|
a
|
€
|
1
|
200
|
5,00
|
201
|
300
|
8,00
|
301
|
500
|
11,50
|
501
|
1.000
|
14,50
|
1.001
|
2.000
|
19,00
|
2.001
|
3.000
|
29,00
|
per ogni 1.000 G.T. o frazione € 11,00
in aggiunta alla tariffa precedente.
Per l'ormeggio ed il disormeggio delle navi al
pontile"Silos" ed al pontile allestimento della Soc. Fincantieri S.P.A.
la tariffa minima di servizio da applicare è quella prevista per le
navi di stazza lorda compresa tra le 2.001 e le 3.500 tonnellate .
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di
riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal
certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla
convenzione di Londra del 23 giugno 1969.
Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza ,
rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla
stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza
lorda (G.T), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo
e dei porti divisione XX, del 18 nov.1995, prot.5203268 con oggetto
"Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio,
ormeggio e rimorchio.
SERVIZIO BATTELLAGGIO
Per ogni viaggio si applicano le
seguenti tariffe massime di servizio:
|
|
Tipo di servizio
|
Tariffa massima
onnicomprensiva di servizio
€
|
in porto con attesa massima di 20 minuti
sottobordo
|
138,00
|
fuori porto con distanza non superiore alle
tre
miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici della Società
Cooperativa /Gruppo e con attesa massima di 20 minuti
sottobordo
|
219,50
|
Attesa sottobordo oltre i primi
20
minuti e fino ad un’ora:
|
|
per le navi in porto e per ogni
40
minuti o frazione di attesa
|
27,50
|
per navi in rada e per ogni 40
minuti
o frazione di attesa
|
88,00
|
Motoscafo a disposizione di navi
mercantili
e militari nazionali ed estere:
|
|
per servizio svolto di durata
fino
a due ore
|
330,00
|
lo stesso importo sarà pagato
per ciascuna ora o frazione, successiva alle prime due
|
330,00
|
Per le navi militari nazionali sarà
applicata una riduzione del 50%
sulle tariffe di cui al presente articolo.
Articolo 2
Nei casi in cui il la Società Cooperativa /Gruppo è chiamata
su ordine immediato o
successivamente
impartito dall’Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste
nei punti a),b) e c) della premessa al presente Decreto, esse saranno
erogate
senza alcun addebito di oneri.
Articolo
3
I movimenti lungo una stessa banchina saranno compensati con una
tariffa
pari alla tariffa di ormeggio.I movimenti da una banchina all'altra o
da
un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma
delle
tariffe di ormeggio e disormeggio. Qualora, successivamente
all'ormeggio,
sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di
cui
all'art.1.
Articolo
4
Per ciascuna delle
seguenti operazioni extra ormeggio e disormeggio
sono
stabilite le seguenti tariffe:
➢distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di
ormeggio,
disormeggio e movimento nave € 298,00;
➢
sbroglio delle ancore: si applica un'indennità pari a € 283,50 per
ogni barca e per le prime due ore.
Per ogni ora o frazione successiva
alle
prime due sarà corrisposto un importo di € 86,00
Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente
articolo,
il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal
Comandante
del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.
Articolo
5
L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore
20.00
dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori
dall’orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti
maggiorazioni:
a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno)
di
tutti i giorni feriali o festivi,maggiorazione del 50%;
b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01
alle
ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario
notturno
se ricorrente;
c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi
dalle
Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e dei DPR
28.12.1985,
n.792:
1 - il primo giorno dell'anno;
2 - il giorno 6 gennaio “Epifania”;
3 - il lunedi dell' Angelo ;
4 - il 25 aprile, anniversario della Liberazione ;
5 - il 1 maggio, festa del Lavoro;
6- il 02 giugno festa della Repubblica;
7 - il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8 - il 1 novembre, Ognissanti;
9 - l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
10 - il 25 dicembre, Natività del Signore;
11 - il 26 dicembre, Santo Stefano;
12 - il Santo Patrono di Castellammare di Stabia, di Torre Annunziata e
di
Sorrento; maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o
per
domenicale,
qualora ricorrenti;
d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti
maggiorazioni
verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste
per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle
prestazioni.
e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate
ciascuna
sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe
di cui all'art.4.
Articolo 6
Qualora un’operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già
avviata
e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta
od
annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della
tariffa
di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente
art.5.
Articolo 7
Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare
alle
manovre
di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi
sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le
prestazioni
di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si
protragga
oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l’importo di
€ 26,00 per ogni ora o frazione . Tali compensi sono soggetti alle
maggiorazioni
previste dall’art.5 del presente Decreto.
Articolo 8
Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di
presentazione
delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato
pagamento
verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012, n° 192.
I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle
fatture
devono essere immediatamente comunicati all’Autorità Marittima ai
fini della vigilanza sul rispetto dell’obbligo della parità di
trattamento.
Articolo 9
Alle tariffe
di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano
gli sconti, riportati nella tabella allegata al presente Decreto
contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall' ASAP/SNAM,
dalla Confitarma , Federlinea e dell'Angopi.
Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di
navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia
mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società Cooperativa
/Gruppo :
a) tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell
'allegata tabella;
b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna
tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento,
intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio
2023-31 marzo 2023.
Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in
condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo,
intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle
condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui
lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o
tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di
esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per
accertare la legittimità della richiesta.
Articolo 10
Il
Decreto n°36/2019 del 19 marzo 2019 è abrogato.
Articolo 11
I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi
dell'articolo
1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di
osservare e fare osservare il
presente
decreto.
Castellammare
di Stabia, 29/12/2022
F.to IL CAPO DEL
COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F. (CP) Rosamarina SARDELLA