Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 0818711077-86 – Fax 0818710078 – email: cpcastellammare@mit.gov..it
 
DECRETO  N.173
 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia;

➢ visto l’art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;

➢ visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

➢ viste la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell’art. 14, della L. 84/1994;

➢ vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 39208 del 15/12/2022, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2023–2025;

➢ esperita la prescritta istruttoria nella quale per la Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO, sono stati esaminati i dati relativi: - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l’esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
- al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell’applicazione della formula di revisione tariffaria;

➢ visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/04/2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell’art. 14, è stata definita l’obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO;

➢ visto il Decreto n. 155 del 20/11/2018 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO;

➢ vista l’Ordinanza n. 32 del 29/05/2019, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO, nel quale, tra l’altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l’intesa dell’autorità marittima e portuale) especifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell’ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione; la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui al presente decreto;

➢ visto il D.lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;

➢ accertato che secondo le risultanze dell’istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO di cui al Decreto n. 36/2019 del 19 marzo 2019 devono essere aggiornate;


D E C R E T A
 Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/01/2023 per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA e SORRENTO, cui è demandata l’esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell’ambito dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA e SORRENTO, nonché del servizio di battellaggio espletato negli specchi acquei e nelle rade dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA e TORRE ANNUNZIATA, oltreché l’esecuzione e l’adempimento degli obblighi diservizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell’adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:


PORTI DI CASTELLAMMARE DI STABIA E TORRE ANNUNZIATA

A) INTERO AMBITO PORTUALE ( Escluso il successivo punto B)


   

Scaglioni tonnellate stazza
lorda (GT)


Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima di servizio

Da                        
a

1
250
60,50
251
500
176,00
501
1.000
233,50
1.001
2.000
316.00
2.001
3.500
507,50
3.501
5.000
556,00
5.001
7.000
742,00
7.001
10.000
852,00
10.001
15.000
1.041,00
15.001
20.000
1.230,00
20.001
25.000
1.419,50
25.001
30.000
1.609,00
30.001
35.000
1.798,00
35.001
40.000
1.986,00
40.001
50.000
2.175,00
50.001
60.000
2.364,00
60.001
70.000
2.554,00

per ogni 10.000  G.T. o frazione, € 171,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

A1) Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata alle navi TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:



scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)


Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima di servizio
Da
a

1
250
28,50
251
500
70,00
501
1.000
80,00
1.001
2.000
88,00
2.001
3.500
100,00
3.501
5.000
185,00
5.001
7.000
250,00
7.001
10.000
320,00

 per ogni 5.000 G.T. o frazione € 70,00 in aggiunta alla tariffa precedente



B) BANCHINA MARINELLA DEL PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA


scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)

Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima onnicomprensiva di servizio

Da
a

Aliscafi e piccoli traghetti

11,50
1
800
11,50

ZONA OPERATIVA MOLO DI SOTTOFLUTTO

Unità e Navi da Diporto:



scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima di servizio onnicomprensiva delle
maggiorazioni di cui all'art.5

Da
a

1
500
119,00
501
1.000
155,50
1.001
2.000
209,50
2.001
3.500
494,00

  per ogni 1.000 G.T. o frazione € 119,00 in aggiunta alla tariffa precedente
 
Tariffa forfettaria servizio assistenza tender navi crociera e commercial yacht (fino alle 24 ore dall’arrivo)

 

scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
Ormeggio o disormeggio
Tariffa forfettaria
Da
a

Fino a 1.000
150,00
1.001
30.000
250,00
30.001
40.000
300,00
40.001
50.000
450,00
50.001
60.000
600,00
60.001
70.000
800,00
Oltre i 70.000
1.000,00

 
Tariffa forfettaria servizio assistenza tender navi crociera e commercial yacht (dopo le 24 ore di assistenza)


scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
Ormeggio o disormeggio
Tariffa forfettaria
da
a

Fino a 1.000

100,00
1.001
30.000
200,00
30.001
40.000
250,00
40.001
50.000
400,00
50.001
60.000
550,00
60.001
70.000
700,00
Oltre i 70.000

850,00


PORTO DI SORRENTO


scaglioni di tonnellate stazza
lorda (GT)
Ormeggio o disormeggio
Tariffa massima onnicomprensiva di servizio
da
a

1
200
5,00
201
300
8,00
301
500
11,50
501
1.000
14,50
1.001
2.000
19,00
2.001
3.000
29,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 11,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per l'ormeggio ed il disormeggio delle navi al pontile"Silos" ed al pontile allestimento della Soc. Fincantieri S.P.A. la tariffa minima di servizio da applicare è quella prevista per le navi di stazza lorda compresa tra le 2.001 e le 3.500 tonnellate .

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla convenzione di Londra del 23 giugno 1969.
Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza , rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov.1995, prot.5203268 con oggetto "Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio.



SERVIZIO BATTELLAGGIO

Per ogni viaggio si applicano le seguenti tariffe massime di servizio:




Tipo di servizio
Tariffa massima onnicomprensiva di servizio

in porto con attesa massima di 20 minuti sottobordo
138,00
fuori porto con distanza non superiore alle tre miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici della Società Cooperativa /Gruppo e con attesa massima di 20 minuti
sottobordo

219,50
Attesa sottobordo oltre i primi 20 minuti e fino ad un’ora:

per le navi in porto e per ogni 40 minuti o frazione di attesa
27,50
per navi in rada e per ogni 40 minuti o frazione di attesa
88,00
Motoscafo a disposizione di navi mercantili e militari nazionali ed estere:

per servizio svolto di durata fino a due ore
330,00
lo stesso importo sarà pagato per ciascuna ora o frazione, successiva alle prime due

330,00

Per le navi militari nazionali sarà applicata una riduzione del 50% sulle tariffe di cui al presente articolo.


Articolo 2
 
Nei casi in cui il la Società Cooperativa /Gruppo  è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall’Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a),b) e c) della premessa al presente Decreto, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.


Articolo 3
 
I movimenti lungo una stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio. Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.


Articolo 4
 
Per ciascuna delle seguenti operazioni extra ormeggio e disormeggio sono stabilite le seguenti tariffe:

distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento nave € 298,00;

sbroglio delle ancore: si applica un'indennità pari a € 283,50 per ogni barca e per le prime due ore.
Per ogni ora o frazione successiva alle prime due sarà corrisposto un importo di € 86,00

Per le altre operazioni non espressamente  previste dal presente articolo, il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.


Articolo 5
 
L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall’orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:
a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi,maggiorazione del 50%;

b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;

c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e dei DPR 28.12.1985, n.792:

1 - il primo giorno dell'anno;
2 - il giorno 6 gennaio “Epifania”;
3 - il lunedi dell' Angelo ;
4 - il 25 aprile, anniversario della Liberazione ;
5 - il 1 maggio, festa del Lavoro;
6- il 02 giugno festa della Repubblica;
7 - il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8 - il 1 novembre, Ognissanti;
9 - l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
10 - il 25 dicembre, Natività del Signore;
11 - il 26 dicembre, Santo Stefano;
12 - il Santo Patrono di Castellammare di Stabia, di Torre Annunziata e di Sorrento; maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.

e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.


Articolo 6
 
Qualora un’operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.


Articolo 7
 
Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l’importo di € 26,00 per ogni ora o frazione . Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall’art.5 del presente Decreto.


Articolo 8
 
Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012, n° 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all’Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell’obbligo della parità di trattamento.


Articolo 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata al presente Decreto contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall' ASAP/SNAM, dalla Confitarma , Federlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima  che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società Cooperativa /Gruppo :

a) tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell 'allegata tabella;
b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2023-31 marzo 2023.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.


Articolo 10

Il Decreto n°36/2019 del 19 marzo   2019 è abrogato.

Articolo 11
 
I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente decreto.

Castellammare di Stabia, 29/12/2022
F.to IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F. (CP) Rosamarina SARDELLA