I NOSTRI SERVIZI
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L'attività di servizio svolta dal Gruppo consiste in:
 
 

  • Ormeggio e disormeggio delle navi in porto
  • Collabora con la Fincantieri nelle operazioni di varo
  • Movimentazioni di unità Navali lungo la banchina, in banchina o da una banchina all'altra
  • Rinforzo degli ormeggi e distesa di cavi 
  • Distesa e sistemazione dei corpi durante le operazioni di ormeggio e disormeggio
  • Ormeggi e disormeggi su pontili specializzati
  • Ormeggi e disormeggi su Boe e Briccole
  • Ormeggi di unità in andana e/o di punta
  • Ormeggi di piu' navi a pacchetto, con ormeggi sia a bordo che in banchina
  • Recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione
  • Rinforzo personale di bordo a sua completa integrazione o totale sostituzione .
  • Monitoraggio continuo degli ormeggi al fine di salvaguardare la sicurezza delle navi in porto 
  • Servizio Battellaggio all'interno e nelle rade dei porti di Castellammare di Stabia - Torre Annunziata - Sorrento
  • Pronto intervento a mare per far fronte a situazioni di emergenza di natanti in difficoltà (assistenza e/o traino degli stessi)
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Il servizio di Ormeggio e Battellaggio, come servizio tecnico-nautico ancillare alla navigazione nei porti e negli specchi acquei adiacenti, è disciplinato nel codice della navigazione (in particolare agli articoli 17,62,63,113,114,116 Codice della Navigazione) e nel regolamento della navigazione marittima (Art. 208 ss. e Art 215 ss Reg. nav. Mar).
La normativa del codice ha portata ordinaria e programmatica, mentre piu' completa è quella del regolamento .
Nella materia si sono inoltre succedute numerose norme amministrative per la disciplina del servizio.
Dal punto di vista della normativa italiana il servizio di ormeggio e battellaggio non ha nulla  a che vedere con le operazioni portuali, nè con la disciplina prevista dapprima nel codice della navigazione ed oggi nella L.84/94 di riforma dell'ordinamento portuale.
La distinzione è importante non solo dal punto di vista concettuale, ma anche organizzativo e funzionale del servizio; mentre, infatti le operazioni portuali sono costituite da servizi resi nell'interesse della merce movimentata nel porto, i servizi tecnico nautici sono resi nell'interesse della nave, e sono svolti esclusivamente ad assicurare la sicurezza della nave nei suoi movimenti in ambito portuale, e delle altre navi che si trovano in porto e/o nelle sue adiacenze, del porto stesso e delle sue strutture, delle persone e delle merci che ivi si trovano, nell'ambiente .
Il servizio di ormeggio e battellaggio fa parte integrante ed essenziale dei servizi tecnico nautici funzionali alla sicurezza della navigazione di cui fanno parte anche il pilotaggio ed il rimorchio, unitariamente regolati nell'art. 14 della legge 23 dicembre n. 647 .
Tale circostanza non stupisce, stante le similitudini dal punto di vista delle qualifiche professionali, dell’organizzazione e regolamentazione del servizio, e delle funzioni al cui soddisfacimento esso è istituito.Essa è confermata in tutti i principali Stati Europei che considerano in modo unitario i predetti servizi, di cui si riconosce che adempiono alla comune missione di garantire la sicurezza della navigazione nelle acque portuali.
Gli Ormeggiatori e Battellieri risultano assoggettati al controllo, vigilanza e disciplina dell’Autorità Marittima. Tale Autorità, che è a tutti gli effetti amministrazione diretta dello Stato, agisce ed opera in modo centralizzato e coordinato, anche allo scopo di garantire standard di sicurezza e d’operatività uniformi su tutti i porti nazionali.
Sulla base della normativa di legge, e soprattutto di quella regolamentare, il quadro normativo di riferimento, per quanto concerne il servizio di ormeggio e battellaggio nei porti italiani, risulta abbastanza chiaro.
La prima questione da mettere in rilievo è che l’attività di ormeggio e battellaggio nei porti deve essere prestata da soggetti dotati di specifiche professionalità indispensabili a motivo degli obblighi di servizio pubblico richiesti agli Ormeggiatori ed ai Battellieri.
In particolare, oltre ai requisiti di idoneità fisica e residenza nel comune del porto o in uno limitrofo, occorre possedere qualifiche di tipo marinaresco . Ma non soltanto. Lo svolgimento dell’attività di ormeggio e battellaggio comporta una particolare abilità relativamente ad alcune specifiche professionalità tra quelle astrattamente riconducibili alle attività marinaresche, proprio perché essenziali per l’esecuzione delle operazioni di ormeggio, disormeggio, battellaggio, movimentazione e delle altre attività ancillari alle esigenze della nave in occasione dei suoi accosti, della sua sosta e delle sue partenze in porti italiani, nelle varie condizioni ed in presenza delle diverse circostanze che la pratica ha indicato. A tal fine la  specifica idoneità è verificata nell’ambito di concorsi pubblici il cui funzionamento è meglio descritto al punto 14.4.
Gli art. 208 e 216 citati, prevedono anche il requisito della cittadinanza italiana per gli Ormeggiatori ed i Battellieri. E’ doveroso precisare che, in applicazione dei principi comunitari l’accesso alla professione è consentito a tutti i cittadini dell’ Unione Europea, come risulta dai bandi di concorso. Con circolare ministeriale n. 70 del 1983 la disposizione del Reg. Nav. Mar. è stata modificata al fine di garantire che in tutti i bandi di concorso l’accesso alla professione sia consentito ai cittadini di tutti gli Stati dell’Unione Europea . Si tratta di requisiti che comprendono quelli richiesti , anche a livello comunitario, per la cosiddetta “ gente di mare” , ma relativamente ad alcuni di essi si pretende una particolare ed ulteriore competenza professionale, avuto riguardo al fatto che l’ormeggio ed il battellaggio delle navi richiede specifiche competenze marinaresche adatte alla pecularietà dei servizi tipici del settore, E’ importante rilevare che analoghe qualifiche professionali /organizzative vengono richieste agli Ormeggiatori ed ai Battellieri di quasi tutti gli altri Stati membri dell’Unione Europea .
Il codice della navigazione non istituisce alcuna riserva a favore degli Ormeggiatori e dei Battellieri del tipo di quella in precedenza vigente per il lavoro portuale. Esso si limita a regolamentare in funzione delle caratteristiche di servizio pubblico, proprie del servizio di ormeggio e battellaggio, le sue modalità di erogazione al fine di garantire che esso sia reso da soggetti aventi le professionalità necessarie per svolgere il compito di ormeggiatore /battelliere nelle condizioni di migliore sicurezza efficiente compatibile con le caratteristiche del mercato.
L’ordinamento italiano – cosi’ come molti altri ordinamenti degli Stati membri – individua i requisiti professionali senza i quali l’accesso alla professione ed alla prestazione del servizio sono vietati. 
Le persone in possesso di tali requisiti, partecipano ad un concorso pubblico per i posti che volta a volta vengono individuati dall’Autorità Marittima sulla base di un calcolo delle piante organiche per ciascun porto in cui il servizio è istituito (di fatto esiste in tutti i porti commerciali italiani).
Tali organici risultano determinati,  dalla domanda del servizio nel porto, delle caratteristiche di tale domanda (tipologia delle navi che fanno scalo nel porto e complessita’ delle manovre per le quali il servizio è richiesto), dalle esigenze di copertura del servizio che deve essere prestato 24 ore al giorno 365 giorni l’anno, nonché dall’ampiezza delle funzioni di ausilio alla P.A. sono tenuti gli Ormeggiatori ed i Battellieri.
Al riguardo va ricordato che in tutti i regolamenti locali del servizio di ormeggio e battellaggio,gli Ormeggiatori ed i Battellieri risultano a disposizione dell’Autorità Marittima in caso di emergenza, ed , in effetti agiscono come ausiliari della P.A per tutti gli incidenti che si verificano nel porto e negli specchi acquei antistanti.
L’opera degli Ormeggiatori e dei Battellieri in questo contesto è stata ripetutamente riconosciuta dalle stesse Autorità competenti come essenziale contributo alla sicurezza della navigazion, dei passeggeri e delle acque portuali.
L’evoluzione dei traffici marittimi e della composizione degli equipaggi sulle navi ha determinato conseguenze notevoli dal punto di vista dei modelli organizzativi del servizio di ormeggio e battellaggio: infatti , fermo restando l’obbligo di legge di imporre precisi requisiti professionali a chiunque svolga attività di ormeggio, disormeggio e battellaggio  delle navi, il Codice della Navigazione prevede che la costituzione degli Ormeggiatori e Battellieri in “gruppo” sia solo eventuale.
Peraltro, varie circostanze , tra le quali soprattutto l’esigenza di ridurre i costi e di rendere la sicurezza piu’ efficiente, hanno spinto l’Autorità regolatrice verso una scelta di organizzazione del servizio di ormeggio e battellaggio in capo ad un unico soggetto, il Gruppo, con funzioni di erogatore universale del servizio per tutto il porto. 
Tale evoluzione risulta, cosi’ anche coerente con le esigenze dell’utenza onde risparmiare sui costi e mantenere elevato il livello di professionalità per le operazioni piu’ delicate, e cioè quelle attuale in porto e nelle vicinanze. In tal senso, ferma la caratteristica del gruppo come erogatore universale del servizio, l’ormeggiatore ed il battelliere hanno assunto nel tempo, di fatto , anche la funzione di membro ausiliario dell’equipaggio delle navi.
In realtà , non di rado , oltre ad ormeggio , disormeggio e battellaggio, gli Ormeggiatori ed i Battellieri svolgono tutta una serie di attività e servizi a supporto dell’equipaggio della nave in porto.
Avuto riguardo alle caratteristiche del servizio come sopra delineato è chiaro che anche la questione tariffaria riveste un ruolo centrale.
I meccanismi e le procedure per la ristrutturazione tariffaria vennero disciplinati con due circolari , n. 95/1990 e 98/1991. La tariffa viene oggi determinata in conformità con la circolare n. 8 del 1994 che ne descrive l’iter procedurale ed i criteri.
Da lato matematico, la tariffa viene calcolata sulla base di una formula che evidenzia al suo interno i vari elementi tipici delle tariffe dei servizi pubblici . In estrema sintesi si struttura sulla base di un sistema cost-plus, nell’ambito del quale si prevede anche un ‘allocazione proporzionale su singole classi di utenti degli oneri di servizio pubblico connessi all’espletamento del servizio .
Giova ricordare che le caratteristiche di trasparenza delle tariffe risultano generalmente riconosciute sia da parte del Ministero competente sia da parte degli utenti ed il costo medio del servizio si colloca ai piu’ bassi livelli in Europa.
In conclusione, volendo utilizzare una terminologia tecnicamente piu’ consona, l’ormeggio ed il battellaggio costituiscono un servizio erogato nell’ambito di un mercato regolamentato .
La presenza di tale servizio in ciascun porto è necessaria a ormeggio e battellaggio esiste in tutti i porti d’Europa . Il mercato di cui sopra, inoltre presenta caratteristiche tipiche del monopolio naturale, a motivo delle economie di scala realizzabili con l’istituzione di un unico soggetto universale erogatore del servizio all’interno dell’ambito portuale.
Tale situazione non risulta essere in contrasto con alcuna norma del trattato di Roma .
Tanto piu’ che quanto meno nell’ambito dell’ordinamento italiano, il servizio di ormeggio e battellaggio rientra tra le attività di impresa riconducibili all’art. 90.2.