I
NOSTRI SERVIZI
***
L'attività
di servizio svolta dal Gruppo consiste in:
-
Ormeggio e
disormeggio
delle navi in porto
- Collabora
con la Fincantieri nelle operazioni di varo
-
Movimentazioni
di unità
Navali lungo la banchina, in banchina o da una banchina all'altra
-
Rinforzo
degli ormeggi
e distesa di cavi
-
Distesa e
sistemazione
dei corpi durante le operazioni di ormeggio e disormeggio
-
Ormeggi e
disormeggi
su pontili specializzati
-
Ormeggi e
disormeggi
su Boe e Briccole
-
Ormeggi di
unità
in andana e/o di punta
-
Ormeggi di
piu' navi
a pacchetto, con ormeggi sia a bordo che in banchina
-
Recupero
di oggetti
galleggianti pericolosi per la navigazione
-
Rinforzo
personale di
bordo a sua completa integrazione o totale sostituzione .
-
Monitoraggio
continuo
degli ormeggi al fine di salvaguardare la sicurezza delle navi in
porto
-
Servizio
Battellaggio
all'interno e nelle rade dei porti di Castellammare di Stabia - Torre
Annunziata
- Sorrento
-
Pronto
intervento a
mare per far fronte a situazioni di emergenza di natanti in difficoltà
(assistenza e/o traino degli stessi)
**************
Il servizio di Ormeggio e
Battellaggio, come
servizio tecnico-nautico ancillare alla navigazione nei porti e negli
specchi
acquei adiacenti, è disciplinato nel codice della navigazione (in
particolare agli articoli 17,62,63,113,114,116 Codice della
Navigazione)
e nel regolamento della navigazione marittima (Art. 208 ss. e Art 215
ss
Reg. nav. Mar).
La normativa del codice ha portata
ordinaria
e programmatica, mentre piu' completa è quella del regolamento .
Nella materia si sono inoltre succedute
numerose
norme amministrative per la disciplina del servizio.
Dal punto di vista della normativa
italiana
il servizio di ormeggio e battellaggio non ha nulla a che vedere
con le operazioni portuali, nè con la disciplina prevista dapprima
nel codice della navigazione ed oggi nella L.84/94 di riforma
dell'ordinamento
portuale.
La distinzione è importante non solo
dal punto di vista concettuale, ma anche organizzativo e funzionale del
servizio; mentre, infatti le operazioni portuali sono costituite da
servizi
resi nell'interesse della merce movimentata nel porto, i servizi
tecnico
nautici sono resi nell'interesse della nave, e sono svolti
esclusivamente
ad assicurare la
sicurezza della nave nei suoi movimenti
in
ambito portuale, e delle altre navi che si trovano
in porto e/o nelle sue adiacenze, del porto stesso e delle sue
strutture,
delle persone e delle merci che ivi si trovano, nell'ambiente .
Il servizio di ormeggio e battellaggio
fa
parte integrante ed essenziale dei servizi tecnico nautici funzionali
alla
sicurezza della navigazione di cui fanno parte anche il pilotaggio ed
il
rimorchio, unitariamente regolati nell'art. 14 della legge 23 dicembre
n. 647 .
Tale circostanza non stupisce, stante
le
similitudini dal punto di vista delle qualifiche professionali,
dell’organizzazione
e regolamentazione del servizio, e delle funzioni al cui
soddisfacimento
esso è istituito.Essa è confermata in tutti i principali
Stati Europei che considerano in modo unitario i predetti servizi, di
cui
si riconosce che
adempiono alla comune missione di
garantire
la sicurezza della navigazione nelle acque portuali.
Gli Ormeggiatori e Battellieri
risultano
assoggettati al controllo, vigilanza e disciplina dell’Autorità
Marittima. Tale Autorità, che è a tutti gli effetti amministrazione
diretta dello Stato, agisce ed opera in modo centralizzato e
coordinato,
anche allo scopo di garantire standard di sicurezza e d’operatività
uniformi su tutti i porti nazionali.
Sulla base della normativa di legge, e
soprattutto
di quella regolamentare, il quadro normativo di riferimento, per quanto
concerne il servizio di ormeggio e battellaggio nei porti italiani,
risulta
abbastanza chiaro.
La prima questione da mettere in
rilievo
è che l’attività di ormeggio e battellaggio nei porti deve
essere prestata da soggetti dotati di specifiche professionalità
indispensabili a motivo degli obblighi di servizio pubblico richiesti
agli
Ormeggiatori ed ai Battellieri.
In particolare, oltre ai requisiti di
idoneità
fisica e residenza nel comune del porto o in uno limitrofo, occorre
possedere
qualifiche di tipo marinaresco . Ma non soltanto. Lo svolgimento
dell’attività
di ormeggio e battellaggio comporta una particolare abilità
relativamente
ad alcune specifiche professionalità tra quelle astrattamente
riconducibili
alle attività marinaresche, proprio perché essenziali per
l’esecuzione delle operazioni di ormeggio, disormeggio, battellaggio,
movimentazione
e delle altre attività ancillari alle esigenze della nave in occasione
dei suoi accosti, della sua sosta e delle sue partenze in porti
italiani,
nelle varie condizioni ed in presenza delle diverse circostanze che la
pratica ha indicato. A tal fine la specifica idoneità è
verificata nell’ambito di concorsi pubblici il cui funzionamento è
meglio descritto al punto 14.4.
Gli art. 208 e 216 citati, prevedono
anche
il requisito della cittadinanza italiana per gli Ormeggiatori ed i
Battellieri.
E’ doveroso precisare che, in applicazione dei principi comunitari
l’accesso
alla professione è consentito a tutti i cittadini dell’ Unione Europea,
come risulta dai bandi di concorso. Con circolare ministeriale n. 70
del
1983 la
disposizione del Reg. Nav. Mar. è
stata modificata al fine di garantire che in tutti i bandi di concorso
l’accesso alla professione sia consentito ai cittadini di tutti gli
Stati
dell’Unione Europea . Si tratta di requisiti che comprendono quelli
richiesti
, anche a livello comunitario, per la cosiddetta “ gente di mare” , ma
relativamente ad alcuni di
essi si pretende una particolare ed
ulteriore
competenza professionale, avuto riguardo al fatto che l’ormeggio ed il
battellaggio delle navi richiede specifiche competenze marinaresche
adatte
alla pecularietà dei servizi tipici del settore, E’ importante rilevare
che analoghe qualifiche professionali /organizzative vengono richieste
agli
Ormeggiatori ed ai Battellieri di quasi
tutti
gli altri Stati membri dell’Unione Europea .
Il codice della navigazione non
istituisce
alcuna riserva a favore degli Ormeggiatori e dei Battellieri del tipo
di
quella in precedenza vigente per il lavoro portuale. Esso si limita a
regolamentare
in funzione delle caratteristiche di servizio pubblico, proprie del
servizio
di ormeggio e battellaggio, le sue modalità di erogazione al fine
di garantire
che esso sia reso da soggetti aventi le
professionalità
necessarie per svolgere il compito di ormeggiatore /battelliere nelle
condizioni
di migliore sicurezza efficiente compatibile con le caratteristiche del
mercato.
L’ordinamento italiano – cosi’ come
molti
altri ordinamenti degli Stati membri – individua i requisiti
professionali
senza i quali l’accesso alla professione ed alla prestazione del
servizio
sono vietati.
Le persone in possesso di tali
requisiti,
partecipano ad un concorso pubblico per i posti che volta a volta
vengono
individuati dall’Autorità Marittima sulla base di un calcolo delle
piante organiche per ciascun porto in cui il servizio è istituito
(di fatto esiste in tutti i porti commerciali italiani).
Tali organici risultano
determinati, dalla domanda del servizio nel porto, delle
caratteristiche di tale
domanda (tipologia delle navi che fanno scalo nel porto e complessita’
delle manovre per le quali il servizio è richiesto), dalle esigenze
di copertura del servizio che deve essere prestato 24 ore al giorno 365
giorni l’anno, nonché
dall’ampiezza delle funzioni di ausilio
alla
P.A. sono tenuti gli Ormeggiatori ed i Battellieri.
Al riguardo va ricordato che in tutti i
regolamenti
locali del servizio di ormeggio e battellaggio,gli Ormeggiatori ed i
Battellieri
risultano a disposizione dell’Autorità Marittima in caso di emergenza,
ed , in effetti agiscono come ausiliari della P.A per tutti gli
incidenti
che si verificano nel porto e negli specchi acquei antistanti.
L’opera degli Ormeggiatori e dei
Battellieri
in questo contesto è stata ripetutamente riconosciuta dalle stesse
Autorità competenti come essenziale contributo alla sicurezza della
navigazion, dei passeggeri e delle acque portuali.
L’evoluzione dei traffici marittimi e
della
composizione degli equipaggi sulle navi ha determinato conseguenze
notevoli
dal punto di vista dei modelli organizzativi del servizio di ormeggio e
battellaggio: infatti , fermo restando l’obbligo di legge di imporre
precisi
requisiti professionali a chiunque svolga attività di ormeggio,
disormeggio e
battellaggio delle navi, il
Codice
della Navigazione prevede che la costituzione degli Ormeggiatori e
Battellieri
in “gruppo” sia solo eventuale.
Peraltro, varie circostanze , tra le
quali
soprattutto l’esigenza di ridurre i costi e di rendere la sicurezza
piu’
efficiente, hanno spinto l’Autorità regolatrice verso una scelta
di organizzazione del servizio di ormeggio e battellaggio in capo ad un
unico soggetto, il Gruppo, con funzioni di erogatore universale del
servizio
per tutto il porto.
Tale evoluzione risulta, cosi’ anche
coerente
con le esigenze dell’utenza onde risparmiare sui costi e mantenere
elevato
il livello di professionalità per le operazioni piu’
delicate, e cioè quelle attuale in
porto e nelle vicinanze. In tal senso, ferma la caratteristica del
gruppo
come erogatore universale del servizio, l’ormeggiatore ed il
battelliere
hanno assunto nel tempo, di fatto , anche la funzione di membro
ausiliario
dell’equipaggio delle navi.
In realtà , non di rado , oltre ad
ormeggio , disormeggio e battellaggio, gli Ormeggiatori ed i
Battellieri
svolgono tutta una serie di attività e servizi a supporto
dell’equipaggio
della nave in porto.
Avuto riguardo alle caratteristiche del
servizio
come sopra delineato è chiaro che anche la questione tariffaria
riveste un ruolo centrale.
I meccanismi e le procedure per la
ristrutturazione
tariffaria vennero disciplinati con due circolari , n. 95/1990 e
98/1991.
La tariffa viene oggi determinata in conformità con la circolare
n. 8 del 1994 che ne descrive l’iter procedurale ed i criteri.
Da lato matematico, la tariffa viene
calcolata
sulla base di una formula che evidenzia al suo interno i vari elementi
tipici delle tariffe dei servizi pubblici . In estrema sintesi si
struttura
sulla base di un sistema cost-plus, nell’ambito del quale si prevede
anche
un ‘allocazione proporzionale su singole classi di utenti degli oneri
di
servizio pubblico
connessi all’espletamento del servizio .
Giova ricordare che le caratteristiche
di
trasparenza delle tariffe risultano generalmente riconosciute sia da
parte
del Ministero competente sia da parte degli utenti ed il costo medio
del
servizio si colloca ai piu’ bassi livelli in Europa.
In conclusione, volendo utilizzare una
terminologia
tecnicamente piu’ consona, l’ormeggio ed il battellaggio costituiscono
un servizio erogato nell’ambito di un mercato regolamentato .
La presenza di tale servizio in ciascun
porto
è necessaria a ormeggio e battellaggio esiste in tutti i porti d’Europa
. Il mercato di cui sopra, inoltre presenta caratteristiche tipiche del
monopolio naturale, a motivo delle economie di scala realizzabili con
l’istituzione
di un unico soggetto universale erogatore del servizio all’interno
dell’ambito
portuale.
Tale situazione non risulta essere in
contrasto
con alcuna norma del trattato di Roma .
Tanto piu’ che quanto meno nell’ambito
dell’ordinamento
italiano, il servizio di ormeggio e battellaggio rientra tra le
attività
di impresa riconducibili all’art. 90.2.
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